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Nuovi requisiti minimi energetici: cosa cambia per la progettazione degli edifici

Dal 3 giugno 2026 sono entrati in vigore i nuovi requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. Il riferimento è il DM 28 ottobre 2025, che aggiorna il precedente quadro normativo definito dal DM 26 giugno 2015 e introduce nuove indicazioni per progettisti, imprese, tecnici e operatori della filiera edilizia.

Non si tratta di una modifica marginale. Il decreto interviene su diversi aspetti della progettazione energetica: involucro edilizio, impianti, verifiche termoigrometriche, ponti termici, edificio di riferimento, sistemi di automazione e controllo, infrastrutture per la ricarica elettrica.

Il punto centrale è chiaro: la prestazione energetica di un edificio non viene più valutata solo attraverso i singoli elementi costruttivi, ma attraverso il comportamento complessivo del sistema edificio-impianto. Questo rende ancora più importante una progettazione coordinata, capace di tenere insieme isolamento, continuità dell’involucro, qualità dei nodi costruttivi e corretto dimensionamento degli impianti.

Perché è stato aggiornato il Decreto Requisiti Minimi

Il Decreto Requisiti Minimi è il provvedimento che stabilisce le metodologie di calcolo e le prescrizioni tecniche da rispettare per garantire adeguati livelli di efficienza energetica negli edifici.

Il DM 26 giugno 2015 ha rappresentato per anni il riferimento principale per la progettazione energetica. Con il nuovo DM 28 ottobre 2025, il legislatore interviene per aggiornare il quadro tecnico, recepire chiarimenti emersi nel tempo e rendere più coerenti le verifiche richieste ai professionisti.

L’obiettivo è rendere più preciso il controllo delle prestazioni energetiche, ridurre le ambiguità interpretative e allineare la progettazione alle esigenze attuali: edifici più efficienti, minori dispersioni, maggiore comfort interno e migliore integrazione tra involucro e impianti.

A quali interventi si applicano le nuove regole

Le nuove disposizioni riguardano diverse tipologie di intervento edilizio.

Rientrano nel campo di applicazione gli edifici di nuova costruzione, le demolizioni e ricostruzioni, gli ampliamenti, le ristrutturazioni importanti di primo livello, le ristrutturazioni importanti di secondo livello e gli interventi di riqualificazione energetica.

La normativa continua quindi a distinguere gli obblighi in base alla portata dell’intervento. Un nuovo edificio o una ristrutturazione importante di primo livello richiedono verifiche più estese rispetto a una riqualificazione energetica limitata a singoli componenti. Tuttavia, anche negli interventi parziali, le parti coinvolte devono rispettare specifici requisiti termo-fisici.

Questo approccio conferma un principio fondamentale: ogni intervento deve essere valutato in base al suo reale impatto sull’edificio.

Edificio di riferimento: il modello di confronto per la prestazione energetica

Uno degli elementi più importanti del decreto è il concetto di edificio di riferimento.

L’edificio di riferimento è un edificio teorico identico a quello reale per geometria, orientamento, ubicazione, destinazione d’uso e condizioni al contorno, ma dotato di caratteristiche energetiche prestabilite dalla normativa.

Il progetto viene confrontato con questo modello per verificare se le prestazioni raggiunte rispettano i requisiti minimi richiesti.

Con il nuovo decreto, il ruolo dell’edificio di riferimento viene aggiornato e reso più puntuale. In particolare, il calcolo tiene conto in modo più preciso di elementi che incidono sulle dispersioni termiche dell’involucro, come i ponti termici e le superfici disperdenti.

Questo significa che la qualità energetica dell’edificio non dipende solo dalla trasmittanza delle pareti o dei serramenti, ma anche da come vengono risolti i dettagli costruttivi.

Coefficiente H’T: un indicatore chiave per l’involucro

Tra i parametri più rilevanti c’è il coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione, indicato come H’T.

Questo valore esprime la capacità dell’involucro edilizio di limitare le dispersioni di calore attraverso le superfici che separano l’ambiente interno da quello esterno o da ambienti non climatizzati.

In termini pratici, l’H’T aiuta a valutare quanto l’involucro sia realmente efficiente nel suo insieme. Non considera un solo elemento, ma il comportamento complessivo delle strutture opache, delle chiusure trasparenti e dei nodi che compongono l’edificio.

Il nuovo decreto aggiorna i criteri di verifica di questo parametro, differenziando i limiti in base alla zona climatica e alla tipologia di intervento.

Per gli edifici nuovi e per le ristrutturazioni importanti di primo livello, il controllo dell’H’T resta quindi una verifica centrale. Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello, invece, viene eliminata la verifica del valore massimo ammissibile di H’T, ma rimangono le verifiche sulle prestazioni termo-fisiche degli elementi oggetto di intervento.

Superfici esterne lorde: una precisazione che incide sui calcoli

Un’altra novità riguarda il criterio di calcolo delle superfici.

Il nuovo decreto chiarisce che le verifiche devono essere svolte considerando le superfici esterne lorde. È un’indicazione tecnica importante, perché incide sulla determinazione delle superfici disperdenti e quindi sui risultati delle verifiche energetiche.

In passato, questo aspetto poteva generare interpretazioni diverse. La nuova formulazione punta a uniformare il metodo di calcolo e a rendere più coerente la compilazione della relazione tecnica.

Per i professionisti, significa prestare ancora più attenzione alla fase di modellazione energetica dell’edificio, perché il modo in cui vengono considerate le superfici può influenzare direttamente l’esito delle verifiche.

Ponti termici: più peso ai dettagli costruttivi

Il nuovo decreto assegna maggiore attenzione ai ponti termici.

Un ponte termico è una zona dell’involucro in cui si verifica una maggiore dispersione di calore rispetto alle aree circostanti. Può essere causato da discontinuità geometriche, differenze tra materiali, interruzioni dell’isolamento o particolari soluzioni costruttive.

Il tema è particolarmente importante perché i ponti termici possono compromettere la prestazione energetica complessiva anche quando le superfici principali dell’edificio sono ben isolate.

Con le nuove regole, i ponti termici entrano in modo più esplicito nelle valutazioni energetiche. Tra le casistiche più significative rientrano balconi, davanzali, spalle dei serramenti, architravi e cassonetti.

Questo conferma un passaggio importante: la progettazione energetica non può fermarsi alla scelta dei materiali isolanti, ma deve arrivare fino alla corretta risoluzione dei nodi.

Verifiche termoigrometriche: efficienza, comfort e salubrità

L’efficienza energetica non riguarda soltanto il contenimento dei consumi.

Il decreto conferma l’importanza delle verifiche termoigrometriche, necessarie per valutare il comportamento delle strutture rispetto all’umidità, alla condensa e al rischio di formazione di muffe.

Questo aspetto è particolarmente delicato negli interventi di isolamento, sia dall’esterno sia dall’interno. Migliorare la prestazione energetica di una parete senza considerare la continuità dell’isolamento e il comportamento igrometrico dei materiali può generare criticità localizzate.

Per questo motivo, la progettazione deve considerare non solo il valore di trasmittanza, ma anche la qualità del pacchetto costruttivo, la compatibilità tra materiali e la corretta gestione dei punti freddi.

Impianti e sistemi di automazione

Il nuovo quadro normativo aggiorna anche le prescrizioni legate agli impianti.

Tra gli aspetti più rilevanti ci sono i sistemi di automazione e controllo degli edifici, conosciuti come BACS. Questi sistemi consentono di monitorare e regolare il funzionamento degli impianti, migliorando la gestione dei consumi energetici.

In determinati edifici non residenziali, in presenza di impianti termici con potenza nominale superiore a specifiche soglie, il decreto prevede l’obbligo di installare sistemi di automazione e controllo, quando tecnicamente ed economicamente fattibile.

Anche questo punto evidenzia un’evoluzione della normativa: l’edificio viene considerato sempre più come un sistema integrato, in cui involucro, impianti e gestione energetica devono lavorare insieme.

Cosa cambia per progettisti e imprese

Dal punto di vista operativo, il nuovo Decreto Requisiti Minimi richiede una maggiore attenzione alla fase progettuale.

La relazione tecnica, le verifiche energetiche e le scelte costruttive devono essere impostate in modo coerente fin dall’inizio. Non è sufficiente selezionare prodotti performanti se poi i nodi dell’edificio non vengono risolti correttamente.

Per progettisti e imprese significa lavorare con un approccio più integrato, valutando con precisione:

  • stratigrafie dell’involucro;
  • trasmittanze delle strutture opache e trasparenti;
  • ponti termici;
  • continuità dell’isolamento;
  • verifiche termoigrometriche;
  • impianti;
  • sistemi di controllo e regolazione;
  • eventuali predisposizioni per la ricarica elettrica.

La conformità normativa diventa quindi il risultato di una progettazione coordinata, non della semplice somma di singoli componenti.

Ponti termici, foro finestra e monoblocchi isolanti

Tra i nodi più delicati dell’involucro edilizio c’è il foro finestra.

Il vano serramento mette in relazione muratura, isolamento, controtelaio, serramento, davanzale, spalle, architrave e, quando presente, cassonetto. È quindi un punto in cui possono concentrarsi discontinuità e dispersioni termiche.

Proprio per questo, il foro finestra deve essere progettato come un nodo tecnico dell’involucro, non come un semplice spazio in cui installare il serramento.

Una finestra performante, se inserita in un vano non correttamente isolato o non adeguatamente predisposto, può perdere parte della propria efficacia. Il rischio è quello di creare punti deboli nella continuità dell’isolamento, con conseguenze sulla prestazione energetica, sul comfort interno e sulla durabilità dell’intervento.

In questo contesto, i monoblocchi isolanti possono rappresentare una soluzione utile per gestire in modo più controllato il foro finestra. Permettono di predisporre il vano serramento con maggiore precisione, migliorare la continuità dell’isolamento e ridurre le criticità legate ai ponti termici.

Per questo, alla luce dei nuovi requisiti minimi, la corretta progettazione del foro finestra diventa un aspetto sempre più importante. Non solo per rispettare le verifiche normative, ma per contribuire alla realizzazione di edifici più efficienti, confortevoli e affidabili nel tempo.

In conclusione

Il nuovo Decreto Requisiti Minimi segna un passaggio importante per la progettazione energetica degli edifici. La direzione è chiara: progettare edifici più efficienti significa considerare ogni elemento come parte di un sistema. Pareti, serramenti, impianti, nodi costruttivi e sistemi di controllo devono dialogare tra loro fin dalle prime fasi del progetto.

In DeFAVERI siamo pronti: i nostri sistemi sono già progettati per superare i nuovi requisiti minimi di legge, garantendo una posa impeccabile e prestazioni certificate.

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